Parziale allentamento delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria

Oggi lunedì 4 maggio, sono entrate in vigore le misure decise con il nuovo DPCM del Governo, che prevedono un parziale allentamento delle restrizioni imposte a causa dell’emergenza Coronavirus.
Tra le novità: gli spostamenti.
Sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione per visitare i “congiunti”, ossia persone legate da uno stabile affettivo e parenti fino al sesto grado. Significa relazioni di sangue e famigliari, partner stabili, ma non amici e conoscenti. 
E’ possibile anche celebrare i funerali, ma con un massimo di 15 persone.

Intanto hanno ripreso l’attività i settori produttivi  manifatturiero ed edile.
Oltre al DPCM ministeriale, è entrata in vigore anche l’Ordinanza Regionale n. 44 del 3 maggio.
Sia IL DPCM ministeriale che l’Ordinanza Regionale (in allegato in fondo all’articolo).
Alcuni punti contenuti nell’Ordinanza Regionale del 3 maggio, che resterà in vigore fino al 17 maggio
Nel territorio regionale 
Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Distanziamento
Il distanziamento non si applica tra persone conviventi.
Misure di prevenzione generale nell’intero territorio regionale – Spostamenti
In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di  disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa; 
Attività motoria e sportiva nel territorio regionale 
È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc… Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto.
Parchi, giardini e ville pubbliche
Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.
Chiusure festive di esercizi commerciali
È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto.
Commercio con consegna a domicilio
È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti.
Vendita di cibo a domicilio  
È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti.
Vendita di cibo da asporto 
È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti. Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; è comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri.