
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti il datore potrà sostituire temporaneamente il lavoratore che ne è sprovvisto
A partire da oggi, 15 ottobre, fino almeno al 31 dicembre 2021 (data in cui scade lo stato di emergenza) la certificazione verde Covid-19, ovvero il Green Pass, sarà obbligatoria per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Entra infatti in vigore oggi il nuovo decreto legge presentato dal Governo il 16 settembre scorso.
Dal provvedimento sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Come ricorda Confartigianato in una nota, il controllo del rispetto della normativa spetta ai datori di lavoro i quali individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi.
Sempre come si legge nella nota: “Coloro che risultino privi di green pass sono sospesi dalla prestazione lavorativa, senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione della certificazione verde. Tuttavia i lavoratori sospesi non incorrono in conseguenze disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Inoltre la sospensione non può durare oltre il 31 dicembre, data di cessazione dello stato di emergenza.
È poi prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di green pass”.
“Per le imprese con meno di 15 dipendenti – si legge nella nota di Confartigianato – il decreto prevede una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di green pass. Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro può infatti sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021”.