
Credito d’imposta pari al 50% dell’investimento effettuato su carta stampata e online
Lo Stato “premia” (disponibili 50 milioni di euro) gli inserzionisti pubblicitari. Sono stati infatti riaperti i termini per la “prenotazione” del bonus pubblicità che ora è prenotabile, dopo che era scaduto il 31 marzo, anche tra il 1° e il 30 settembre 2021. La novità importante è stata introdotta dal decreto Sostegni-bis e riguarda la riapertura dei termini per la comunicazione telematica di prenotazione del credito, scaduta il 31 marzo scorso. Il Dl specifica che “Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide”. Pertanto, anche gli investitori pubblicitari che non si sono iscritti nell’elenco dei percettori il credito di imposta entro la scadenza del 31 marzo scorso, possono usufruire dell’agevolazione mandando la comunicazione nel mese di settembre 2021.
L’applicazione del bonus
Ma vediamo come funziona il bonus pubblicità che, per gli anni 2021 e 2022, è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni, come previsto dalla Legge di bilancio 2021. La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.
Bonus pubblicità 2021, cambiano modulo e istruzioni
In base alle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha aggiornato il modulo e le istruzioni per la richiesta del bonus pubblicità. L’operazione si articola in due fasi: a partire dal 1° e fino al 31 marzo (e ora anche dal 1° al 30 settembre) la prima fase della procedura per fare domanda, con la comunicazione degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso del 2021 e per i quali si richiede l’accesso al credito d’imposta; dal 1° al 31 gennaio 2022 si passa poi alla seconda fase della domanda, ovvero la conferma degli investimenti effettuati, mediante la dichiarazione sostitutiva.
Regime differenziato per la stampa
Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti. Solo per gli investimenti sulla “stampa” – anche in formato digitale – viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Investimenti su radio e tv
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Come fruire del credito d’imposta
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
- – la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- – la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti.
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.