
Una risoluzione del Ministero delle Finanze chiarisce cosa possono e non possono fare i Comuni
Divieto di notifica delle ingiunzioni fiscali fino alla fine di agosto ma via libera agli accertamenti esecutivi dei comuni. La sospensione dei termini delle attività di controllo, prevista nell’articolo 67 del decreto Cura Italia (decreto legge 18/2020), inoltre, comporta un differimento di tutti i termini di decadenza e prescrizione. Sono le indicazioni del Mef sugli effetti dei decreti dell’emergenza sulle entrate comunali, contenute nella risoluzione n. 6 di ieri.
Gli effetti della sospensione
In base all’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020, i termini delle attività di controllo sono sospesi nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio. In sintonia con la circolare n. 10/2020 dell’agenzia delle Entrate, il ministero dell’Economia conferma che anche per le entrate locali la stessa comporta il corrispondente differimento dei termini decadenziali e prescrizionali. La precisazione è di particolare rilievo per il mondo dei tributi comunali che non è destinatario di alcuna proroga espressa. Ne consegue, tra l’altro, che i termini in scadenza a fine anno potranno beneficiare di un allungamento pari a 85 giorni.
Stop alle ingiunzioni
Nel secondo comma dell’articolo 68 del decreto Cura Italia, infine, è stabilito che le previsioni del primo comma del medesimo articolo si applichino anche alle ingiunzioni ed agli accertamenti esecutivi emessi dagli enti territoriali. Ne consegue che fino al 31 agosto prossimo non possono essere notificate le ingiunzioni di pagamento delle entrate comunali. Passando agli accertamenti esecutivi, il Mef rileva che nulla vieta ai comuni di notificare i nuovi atti impositivi o esattivi durante il periodo di sospensione, atteso che essi sono esclusi dalla previsione in esame.