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Le disposizioni per scuola e congedi parentali, quarantene e certificazione verde

È entrata in vigore il 19 febbraio 2022 la legge 11/22 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”

Numerose le modifiche apportate rispetto al testo originario che assorbe i contenuti del decreto-legge 229/21 che contestualmente viene abrogato. Abrogato anche il Decreto-legge 2/22 (Disposizioni urgenti per consentire l’esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica).

Sintesi del provvedimento

Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è prorogato fino al 31 marzo 2022. Forse ancora a giugno, ma ancora non c’è nulla di deciso.

Conseguentemente il Capo della Protezione Civile e il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19 possono continuare a adottare ordinanze per la prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

Autosorveglianza e quarantena

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, si applica il regime di autosorveglianza e non di quarantena precauzionale. L’autosorveglianza si applica anche in tutti i casi di guarigione successiva al completamento del ciclo primario oppure successiva alla dose di richiamo.

L’autosorveglianza consiste nell’obbligo

di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Ricordo che per l’applicazione del regime di autosorveglianza nell’ambito dei servizi educativi e nell’ambito scolastico, si applica l’articolo 6 del Decreto-legge 5/22 attualmente in fase di conversione alle Camere.

Criteri e modalità per i casi di isolamento, per aver contratto il virus, o di quarantena precauzionale, sono definiti con circolare del Ministero della Salute.

La cessazione dell’isolamento e della quarantena precauzionale consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione dell’isolamento o della quarantena.

Durata del Green Pass

A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass è passato da nove a sei mesi. La norma va tuttavia coordinata con quanto previsto dall’art. 1 del DL 5/22. Pertanto, la certificazione verde COVID-19, ha una validità di sei mesi dalla data di completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino.

Il Green Pass non ha limite temporale di durata nei casi di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Green pass base e green pass rafforzato

Introdotte per legge le definizioni di green pass base e green pass rafforzato.

È in possesso sia del green pass rafforzato che di quello base colui/colei che si trovi in uno dei casi di seguito elencati:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2
  • avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.

È in possesso del solo green pass base colui/colei che ha effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Impiego del Green Pass Green pass base

Fino al 31 marzo e su tutto il territorio nazionale ivi compresi quelli collocati in zona arancione e rossa, è consentito l’accesso ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici, a coloro che siano in possesso del Green pass base.

Green pass rafforzato

Fino al 31 marzo 2022 e su tutto il territorio nazionale ivi compresi quelli collocati in zona arancione e rossa possono accedere ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre solamente coloro che siano in possesso del green pass rafforzato.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dall’11 febbraio è stato eliminato l’obbligo di mascherina all’aperto in Italia. A deciderlo è un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, secondo cui i dispositivi di protezione individuale restano comunque obbligatori negli ambienti al chiuso.

Fino al 31 marzo 2022è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

Resta comunque l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli “laddove si configurino assembramenti affollamenti”, anche all’aperto.

L’obbligo di mascherina resta anche nelle zone della movida, dove si raduna la folla fuori dai bar e dai locali: se non è garantito il distanziamento, bisogna indossare il dispositivo. Se poi ci sono eventi pubbliciconcertimanifestazioni e cortei organizzati all’aperto ma dove è impossibile garantire il distanziamento, le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza per l’accesso ai mezzi di trasporto adibiti a servizi di trasporto di persone è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il possesso e l’esibizione del green pass rafforzato.

Ricordo che il DL 5/12 ha introdotto alcune deroghe all’obbligo del green pass rafforzato. Infatti, è sufficiente il green pass base per gli spostamenti:

  • da e per le isole con il resto del territorio italiano,
  • da e per le isole lacustri e lagunari,
  • per quelli dedicati al trasporto scolastico.

Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie

Per fronteggiare le esigenze connesse all’epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, vengono stanziati sei milioni di euro per la realizzazione e l’allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.

Scuola

Fino al 31 marzo 2022 chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire il Green pass base. Ricordiamo che tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

Il rispetto di tali norme è verificato dai responsabili delle istituzioni o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche sono effettuate a campione anche utilizzando l’apposita applicazione mobile prevista dall’articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni deve essere effettuata, anche a campione, dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.

Nei casi in cui il green pass base non sia stato generato e non sia stata rilasciato in formato cartaceo o digitale, l’interessato può presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal proprio medico di medicina generale.

Rimane l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Ulteriori disposizioni per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022, il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale, nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 correlate di analisi e di refertazione.

Il “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022” istituito dal decreto-legge 73/21 può essere utilizzato anche per l’acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria.

Ricordo che il decreto-legge 4/22, in corso di conversione da parte del Parlamento, ha incrementato tale Fondo di 45,22 milioni di euro per il 2022.

Entro il 20 marzo 2022 è previsto l’emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro della salute e di concerto con il Ministro dell’istruzione) che deve definire le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione.

Prestazione lavorativa dei soggetti fragili

Fino al 31 marzo 2022 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione fragilità svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Per lavoratori fragili si intendono

  • quelli indicati dall’art. 26 comma 2 del decreto-legge cura Italia (DL 18/20) ossia coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico- legali, attestante una condizione di rischio derivante da immuno depressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
  • quelli indicati dal decreto del ministro del lavoro del 4 febbraio 2022 che individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità.

Alla luce delle modifiche introdotte nella legge di conversione, non è chiaro se le due disposizioni coesistano oppure se le categorie indicate dal decreto cura Italia si applichino fino al 25 febbraio data di entrata in vigore del Decreto del ministero del lavoro.

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 continua ad applicarsi la norma secondo cui ai lavoratori fragili che non possono rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. Il periodo di assenza dal servizio deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato.

Congedi parentali

Prorogate fino al 31 marzo le norme previste dall’art. 9 del DL 146/21 sul congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19.

Ricordiamo che il beneficio è esteso, alle stesse condizioni ma a prescindere dall’età anagrafica, ai genitori di figli/e con disabilità grave qualora sia soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato.

Nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione per i figli tra i 14 ai 16 anni l’accesso al congedo rimane, ma senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa fatti salvi, invece, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.