
Tre settimane di restrizioni: quali sono i divieti fino al 6 aprile 2021
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021. Tre settimane di restrizioni dure. Infatti, l’Italia è zona rossa per buona parte del territorio, compresa la nostra regione, a partire da oggi. E con la nuova serrata torna anche l’autocertificazione per il mese di marzo 2021 (in allegato il pdf editabile), necessaria per gli spostamenti e le visite ai congiunti in fascia rossa e arancione.
Zona Rossa, le principali regole
Zona Rossa per tutta l’Emilia-Romagna a partire da oggi, lunedì 15 marzo e per un periodo di 15 giorni. È quanto prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia nazionale relativi all’andamento del contagio, ancora in forte rialzo.
L’ingresso nella fascia di rischio più alto comporta, in tutto il territorio regionale, la didattica a distanza al 100% per le scuole di ogni ordine e grado fino all’Università, la chiusura di asili nido e materne e le limitazioni sugli spostamenti – se non per motivi di lavoro, salute o necessità – anche all’interno del proprio Comune, insieme al divieto di fare visite a parenti e amici. E poi, ancora, stop alle attività commerciali ad eccezione di quelle essenziali come farmacie, parafarmacie, negozi di vendita di alimentari, edicole e altre specifiche categorie, e chiusura delle attività di servizi alla persona, come parrucchieri e barbieri.
Il Decreto Legge:
- dà la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
- prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
Le attività in Zona Rossa: chi resta aperto e chi chiude
Il principio generale: i negozi restano chiusi. Le eccezioni sono elencate nell’allegato 23, che definisce le attività considerate essenziali: aperti quindi i negozi di generi alimentari assieme a tabaccherie, edicole, farmacie, parafarmacie, lavanderie, ottici, profumerie, erboristerie, cartolerie, negozi di intimo e di biancheria per la casa, ferramenta. Aperti anche i negozi per bambini, dai giocattoli all’abbigliamento. Dei mercati, continuano l’attività solo quelli che vendono esclusivamente generi alimentari. Chiusi barbieri, parrucchieri, centri estetici, negozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie. Possibili anche consegne e montaggio di mobili e consegne di oggetti acquistati prima delle restrizioni. I centri commerciali restano chiusi nel fine settimana. Ma anche negli altri giorni della settimana dovremo abituarci alle aree ‘sbarrate’ con la dicitura ‘non vendibile’, riservata alla merce proibita.
Per bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie restano consentiti la consegna a domicilio senza limiti di orario e l’asporto fino alle 18 senza restrizioni e fino alle 22 per chi ha attività con cucina. Aperti autogrill, bar e ristoranti di ospedali e aeroporti.
Coprifuoco
Permane il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo, tranne che per esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute. “È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi“.
Spostamenti in auto: con chi posso muovermi? Serve la mascherina?
Per muoversi da casa è obbligatoria l’autocertificazione, preferibilmente da stampare e compilare. Si può andare in auto, per necessità, con persone non conviventi indossando tutti la mascherina: il guidatore e due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori.
Sanzioni
Restano confermate le sanzioni (come quella amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) previste all’articolo 4 del d. l. n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35 del 2020.
Riassunto:
- non si può uscire di casa se non per andare a fare la spesa, buttare la spazzatura, andare a correre o fare una passeggiata attorno a casa anche con i propri figli, portare fuori il cane nei pressi della propria abitazione, raggiungere il luogo di culto più vicino, andare a comprare il giornale. Non si può uscire dal proprio comune o dalla propria regione se non per lavoro, urgenza o salute. Tra queste eccezioni restano sempre valide quelle relative all’assistenza a persone anziane non autosufficienti, figli minori o attività di volontariato per la gestione dell’epidemia in corso, per l’addestramento di unità cinofile o per l’assistenza agli animali. Anche gli atti notarili di compravendita di una casa rientrano tra le ragioni valide per spostarsi tra regioni.
- Bar e ristoranti sono chiusi. Sempre consentita la consegna a domicilio. Fino alle 22 è consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze per ristoranti, enoteche. Per i bar il solo asporto è possibile fino alle 18,00.
- Chiusi negozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie. Sempre aperte invece le edicole, i tabaccai, le farmacie. Sono aperti solo i negozi di generi alimentari e di prima necessità.
- Chiusi parrucchieri e centri estetici.
- l’attività motoria “è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto delladistanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi diprotezioni individuali“. Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Sono sospese tutte le attività di palestre e piscine anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, ma senza pubblico.
Le seconde case
Il dilemma delle seconde case non è ancora ufficialmente sciolto. Nel decreto legge del governo Draghi non c’è un passaggio specifico, ma il rientro alla propria abitazione è sempre consentito e un divieto non c’è. L’interpretazione di Palazzo Chigi — che aggiornerà presto le Faq con le risposte alle domande frequenti e ai tanti dubbi dei cittadini — è che andare nelle seconde case è consentito, anche in un’altra regione e anche in zona rossa. Lo possono fare però soltanto coloro che abbiano un titolo per provare la proprietà o l’affitto (possono esibire copia del contratto o autocertificarlo) e a condizione che la casa di destinazione non sia abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare del proprietario. Altri spostamenti verso seconde case possono riguardare solo lavori di somma urgenza, tipo un allagamento. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è consentito in area rossa.
Allegati:
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